La Legge Delega numero 106 del 6 giugno 2016 ha dato il via alla Riforma del Terzo Settore con l’obiettivo di favorire la diffusione delle imprese sociali.
La Riforma interessa anche le cooperative sociali: in questo articolo approfondiremo in che modo le novità introdotte hanno impattato su queste realtà e quali sono stati i cambiamenti introdotti a livello fiscale.
Una panoramica generale sul settore delle cooperative sociali
Le cooperative sociali sono state introdotte nel panorama italiano con la legge numero 381 del novembre 1991.
Secondo tale normativa le cooperative sociali sono di diritto a mutualità prevalente dal momento che non vige l’obbligo di calcolo della prevalenza mutualistica: data la natura dei servizi educativi o socio sanitari offerti e l’impegno nel favorire l’inserimento dei soggetti svantaggiati non è necessario che coloro che partecipano alla cooperativa ne siano effettivamente soci.
La legge 381/1991 individua rispettivamente:
- all’articolo 1 le tipologie principali di cooperative sociali ovvero quelle di tipo A, di tipo B e di tipo misto;
- all’articolo 4 i requisiti che identificano coloro che rientrano nelle categorie protette.
>> Ti consiglio di leggere questo articolo per conoscere le differenze tra le tipologie di cooperative sociali
Legge cooperative sociali: ecco gli effetti del D. Lgs. 112/2017
Il Decreto Legislativo numero 112 del 2017 introduce la “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” in particolare stabilisce che tutte quelle società che nella loro forma rispettano quanto definito dal Libro V del Codice Civile, e che esercitano in via prevalente un’attività di impresa senza scopo di lucro e di utilità civica, possono acquisire la qualifica di cooperative sociali.
Inoltre, il comma 4 dell’articolo 1 afferma che i consorzi e le cooperative sociali identificati dalla legge 381/1991 acquisiscono di diritto la presente qualifica: su di loro non grava né l’obbligo di dimostrare di essere in possesso dei requisiti prestabiliti né quello di modificare lo statuto.
L’unico obbligo che ricade su quelle cooperative che hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali è quello di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Un altro articolo importante del D. Lgs. 112/2017 è il numero 7: secondo il comma 3 l’atto costitutivo deve rispettare requisiti specifici di indipendenza, professionalità ed onorabilità per i soggetti che ricoprono cariche sociali.
Questa disposizione non può essere applicata nel caso delle cooperative sociali che assumono la qualifica di imprese sociali per effetto di una norma di legge: l’unica eccezione è rappresentata da potenziali soggetti esterni che ricoprono cariche sociali a fronte del loro contributo alla gestione dell’impresa stessa (stiamo parlando per esempio di esperti di cooperazione, relazioni commerciali e via dicendo).
Le cooperative sociali che diventano imprese sociali di diritto devono approvare e depositare il proprio Bilancio Sociale al Registro delle Imprese rispettando quanto previsto dal Decreto numero 4 del luglio 2019 emesso dal Ministero del Lavoro (la scadenza prevista resta quella dei 30 giorni dalla data del verbale come indicato dall’ex articolo 2435 del Codice Civile).
In che modo vengono supportate le cooperative sociali dal D. Lgs. 112/2017
Definiti gli obblighi cerchiamo di riassumere quelle che sono le misure fiscali che la riforma introdotta dal D. Lgs. 112/2017 ha introdotto.
Le agevolazioni fiscali che mirano a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali sono le seguenti:
- detrazione ai fini IRPEF: è prevista una detrazione pari al 30% della somma investita dal contribuente per un importo massimo detraibile pari a 1.000.000 di euro. Tale importo deve essere conservato per almeno 5 anni. Nel caso di cessione anticipata decade il beneficio e il contribuente è obbligato a restituire la somma detratta;
- Agevolazioni IRES: non concorre alla formazione del reddito dei soggetti IRES il 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più cooperative sociali che abbiano ottenuto la qualifica di imprese sociali da non più di cinque anni. Il massimo di investimento deducibile in questo caso è pari a 1.800.000 euro.
Riassumiamo infine le agevolazioni fiscali introdotte con la Riforma a supporto delle cooperative sociali stesse:
- i trasferimenti a titolo gratuito a favore di enti facenti parte del Terzo Settore non sono soggetti al pagamento dell’imposta sulle donazioni e successioni e dell’imposta ipotecaria e catastale;
- agli atti costitutivi e alle modifiche sullo statuto vengono applicate in misura fissa le seguenti imposte: catastale, di registro ed ipotecaria;
- è prevista l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche dello statuto che hanno l’obiettivo di adeguare gli atti a integrazioni e/o modifiche di carattere normativo;
- ai trasferimenti di immobili a titolo oneroso a favore delle cooperative stesse vengono applicate in misura fissa le imposte di registro, catastali ed ipotecari (è bene ricordare che tali beni devono essere usati entro cinque anni dal trasferimento).
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